Regolamento di attuazione

Home > Tutela del design

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

approvato il 19 dicembre 2000
con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002,
il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008

Art. 1
Deposito preventivo

Il deposito del design avviene con la consegna a mani, ovvero con l’invio a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, di plico chiuso alla Segreteria del Giurì, con sede presso l’Assicor.
Tale plico deve essere accompagnato dalla domanda di registrazione e deve contenere:

  1. fotografia a colori ed in bianco e nero dell’oggetto del design;
  2. disegno dell’oggetto;
  3. ologramma dell’oggetto, qualora il depositante intenda farne risultare la tridimensionalità. In ogni caso non dovrà essere accluso alcun modello tridimensionale;
  4. descrizione dell’oggetto di design con l’indicazione del nome, forme, dimensioni, linee, colori, gradazioni, materiali, e ogni altro elemento necessario, utile e idoneo alla sua esatta identificazione;
  5. quant’altro ritenuto idoneo dal depositante per fondare la priorità del proprio design.

Art. 2
Contenuto del deposito

Le suddette riproduzioni grafiche e fotografiche si devono riferire ad un unico oggetto, ovvero a più oggetti omogenei e coordinati, appartenenti ad una medesima collezione.
La natura omogenea degli oggetti del design viene determinata sulla base delle tabelle merceologiche predisposte dal Ministero delle Attività Produttive.

Art. 3
Registrazione

La domanda di registrazione deve contenere l’indicazione delle generalità e/o ragione sociale, dell’indirizzo e/o sede legale e del codice fiscale del depositante.
Alla domanda deve essere allegata copia del versamento, per ciascun plico, di euro 26,00=(ventisei/00), quale rimborso forfettario delle spese di registrazione e deposito.
Nel caso in cui il plico depositato si riferisca a più oggetti, pur appartenenti ad un’unica collezione, deve essere corrisposto un ulteriore rimborso forfettario di euro 2,00=(due/00) per ciascun oggetto oltre al primo.
Le modalità di versamento, nonché eventuali aggiornamenti dei rimborsi forfettari sopra indicati sono deliberati dal Consiglio Direttivo di Assicor.

Art. 4
Data di registrazione

All’atto del ricevimento del plico chiuso, la Segreteria del Giurì provvede immediatamente all’apertura del plico medesimo, ad apporre sul materiale in esso contenuto il timbro dell’ufficio, data e numero di registrazione e ad inserire lo stesso in una cartella riportante all’esterno le generalità e/o la ragione sociale del depositante, la data di deposito e il numero di registrazione.
Ai fini della determinazione della priorità del design, fa fede la data di registrazione di cui al comma precedente.
La Segreteria del Giurì provvede ad annotare l’avvenuto deposito in apposito registro, con indicazione delle generalità e/o la ragione sociale del depositante, l’indirizzo e/o la sede legale, la data di deposito, assegnando un numero progressivo di protocollo.
Entro 15 giorni dalla data di deposito, il Coordinatore Nazionale del Giurì esamina il materiale inviato dal depositante e può richiedere allo stesso, anche a mezzo fax o posta elettronica, eventuale materiale integrativo che deve essere prodotto nel termine di 60 giorni.
La Segreteria del Giurì provvederà a rilasciare al depositante apposita ricevuta, indicante il numero di protocollo assegnato. Nel caso in cui, ai sensi del comma 4, vengano richieste integrazioni al materiale per cui si è richiesto il deposito, la Segreteria del Giurì provvederà al rilascio della ricevuta solo successivamente al ricevimento delle integrazioni richieste. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, in carenza delle integrazioni richieste, la Segreteria del Giurì provvede a restituire, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, il materiale ricevuto al depositante. La somma da questi versata ai sensi dell’art. 3, è trattenuta quale rimborso forfettario delle spese affrontate dalla Segreteria del Giurì per la trattazione della pratica.

Art. 5
Custodia

La Segreteria del Giurì provvede all’archiviazione della cartella contenente il materiale depositato ed alla sua custodia, declinando ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, distruzioni, furti, sottrazioni, smarrimenti.
La Segreteria del Giurì, previa presentazione della ricevuta di cui al comma 5 dell’art. 4 e del versamento della somma di euro 5,00=(cinque/00), da effettuarsi con le stesse modalità previste dall’art. 3, quale rimborso forfettario delle spese affrontate, rilascia una attestazione dell’avvenuto deposito, riportante le generalità e/o la ragione sociale del depositante, l’indirizzo e/o la sede legale, la data di deposito e il numero di registrazione, quali risultanti dal registro di cui al comma 3 dell’art. 4, a cui allega copia del materiale contenuto nella relativa cartella, vidimato per copia conforme all’originale.

Art. 6
Deposito per via telematica

Il deposito per via telematica avviene mediante l’invio, a mezzo posta elettronica certificata, di files, provvisti di firma digitale, di disegno, di progetto, sia ornamentali che di utilità, i quali contengano degli allegati (es. 3DS, 3DM, etc.) o semplici documenti jpg, pdf, accompagnati da un format di deposito "standard" che definisca il titolo del progetto, la tipologia e i vari allegati depositati, all’indirizzo depositopreventivo@vi.legalmail.camcom.it.
I dettagli tecnici ed i costi sono precisati nell’allegato A.

Art. 7
Priorità fieristica

Al fine di far valere la priorità fieristica di cui all’art. 5 del Codice di Autodisciplina del Design, l’espositore deve inviare alla Segreteria del Giurì, non oltre 15 giorni dalla data di chiusura della manifestazione espositiva, la domanda di registrazione accompagnata dalla seguente documentazione:

  1. indicazione del nome, del luogo e della data della manifestazione fieristica;
  2. documento comprovante la partecipazione quale espositore alla manifestazione;
  3. servizio fotografico realizzato durante la manifestazione, relativo all’oggetto o alla collezione esposta, con data certificata dall’Ente organizzatore;
  4. descrizione dell’oggetto del design, con l’indicazione del nome, forme, dimensioni, linee, colori, gradazioni, materiali, degli oggetti esposti e di ogni altro elemento necessario, utile ed idoneo alla sua esatta identificazione.

In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l’interessato può richiedere, nel corso della manifestazione espositiva, al Comitato di accertamento, ove questo sia presente, di svolgere l’attività di descrizione o constatazione dell’oggetto, provvedendo poi, nel termine di cui al comma 1, ad inviare alla Segreteria del Giurì copia della relazione rilasciata dal Comitato.

Art. 8
Registrazione

La Segreteria del Giurì provvede alla registrazione del design così trasmesso in un apposito registro relativo al design di oggetti già esposti al pubblico durante manifestazioni espositive.
Le medesime condizioni di accettazione, registrazione, deposito e custodia stabilite dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi oggetto dell’art. 6.
Ai fini della determinazione della priorità del design, nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 6, si tiene conto della data di apertura della manifestazione fieristica, mentre, nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 6, fa fede la data della relazione rilasciata dal Comitato di accertamento.

Art. 9
Membri del Giurì

I membri del Giurì vengono nominati, ogni due anni, dal Consiglio Direttivo di Assicor all’interno della rosa di nominativi di esperti di diritto, di problemi del mercato e dei consumatori e di design, indicati dalle Associazioni di Categoria, dagli Enti Fieristici sottoscrittori del Codice di Autodisciplina del Design e dalle Camere di Commercio aderenti ad Assicor.
La qualità di membro del Giurì è incompatibile con quella di titolare, socio e dipendente di imprese del settore orafo, gioielliero ed argentiero, nonché con quella di dipendente di Associazioni di categoria del medesimo settore.
Nel caso in cui i nominativi indicati dalle Associazioni, gli Enti e le Camere sopra citate siano inferiori al numero minimo dei membri del Giurì, il Consiglio Direttivo di Assicor provvede all’integrazione.
I membri del Giurì sono tenuti al rispetto del codice deontologico approvato dal Consiglio Direttivo di Assicor.
Eventuali presunte infrazioni a tale codice saranno esaminate, a richiesta degli interessati o d’ufficio, dal Consiglio Direttivo di Assicor che potrà disporre, a suo insindacabile giudizio e secondo quanto stabilito nello stesso codice deontologico, i provvedimenti dell’ammonizione, della sospensione temporanea o della revoca del mandato nei confronti del membro inadempiente.

Art. 10
Tessera di identificazione

Ai membri del Giurì è rilasciata da Assicor una tessera di identificazione numerata per consentirne l’immediato riconoscimento negli ambiti in cui il Giurì si trova ad operare e, in particolare, nell’effettuazione del Servizio di osservatorio fieristico di cui all’art. 12 del Codice di Autodisciplina del design.
Il Consiglio Direttivo di Assicor potrà determinare ulteriori scopi e funzioni della tessera di cui al precedente comma, dandone comunicazione ai membri del Giurì.
La tessera è valida fino a quando il titolare conserva la qualifica di membro del Giurì; alla perdita di tale qualifica la tessera dovrà essere restituita alla Segreteria di Assicor.

Art. 11
Nomina del Giurì

Il Consiglio Direttivo di Assicor, nel nominare i membri del Giurì, deve ispirare le proprie scelte a criteri di professionalità ed imparzialità, nonché ad una equa distribuzione geografica.

Art. 12
Istanze

Coloro i quali intendano richiedere, ai sensi dell’art. 10 del Codice di Autodisciplina del Design, l’intervento del Giurì, devono presentare alla Segreteria del Giurì stesso una domanda scritta comprendente:

  • i nominativi delle Parti ed i loro indirizzi;
  • la sommaria esposizione dell’oggetto del contendere;
  • la specificazione delle richieste;
  • il mandato irrevocabile al Giurì affinché proceda alla nomina della Commissione Conciliatrice;
  • l’accettazione del Codice di Autodisciplina del Design e del presente Regolamento.

Alla domanda deve essere allegato ogni atto, documento, memoria che possa risultare utile ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto della controversia.

Art. 13
Accettazione della Conciliazione

Ricevuta l’istanza, la Segreteria del Giurì trasmette immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, alla Controparte:

  • copia della domanda compilata dalla Parte Istante;
  • il modulo di “Accettazione di Avvio della Conciliazione”, con l’invito a restituirlo, debitamente compilato, entro 10 giorni di calendario dal ricevimento;
  • copia del Codice di Autodisciplina del Design e del presente Regolamento.

Nel medesimo termine di 10 giorni, la Controparte ha il diritto di trasmettere alla Segreteria del Giur ì ogni atto, documento, memoria, che possa risultare utile ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto della controversia.
L’eventuale mancata accettazione, tacita o esplicita, della Controparte, conclude il tentativo di conciliazione. Di ciò la Segreteria del Giurì dà immediata comunicazione alla Parte Istante.

Art. 14
Nomina della Commissione Conciliatrice

Subito dopo l’accettazione da parte della Controparte, il Presidente del Giurì nomina la Commissione Conciliatrice, composta di 3 membri.
La scelta dei membri della Commissione Conciliatrice avviene individuando chi, di volta in volta, appare più consono alla natura della controversia, nell’ambito dei componenti del Giurì stesso.

Art. 15
Atti e documenti – Fascicolo d’ufficio

Nominata la Commissione Conciliatrice, la Segreteria del Giurì trasmette alle Parti ogni atto o documento che possa risultare utile ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto della controversia ed ai componenti della Commissione Conciliatrice copia del fascicolo d’ufficio contenente:

  1. atto di nomina della Commissione Conciliatrice;
  2. copia della domanda compilata e sottoscritta dalla Parte Istante;
  3. copia del modulo di “Accettazione di Avvio della Conciliazione” compilato e sottoscritto dalla Controparte;
  4. copia della documentazione prodotta dalle Parti.

Art. 16
Fissazione dell’incontro

La Commissione Conciliatrice, presa visione del fascicolo d’ufficio, deve comunicare, al massimo entro 3 giorni, alla Segreteria del Giurì:

  1. il giorno e l’ora del tentativo di Conciliazione;
  2. il luogo ove avverrà il tentativo di Conciliazione, che di regola coincide con la sede del Giurì.

Art. 17
Convocazione delle Parti

La Segreteria del Giurì, ricevuta tale comunicazione, deve informare immediatamente le Parti, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente che documenti l’avvenuta ricezione, circa:

  • -la composizione della Commissione Conciliatrice;
  • -il giorno, l’ora ed il luogo stabiliti per l’incontro.

Nel rispetto del principio del contraddittorio, le Parti devono presentarsi personalmente alle riunioni comuni ed agli eventuali incontri separati, qualora richiesti.
Sebbene le finalità della Conciliazione inducano ad escluderne l’opportunità, le Parti possono farsi assistere da un legale o da qualsiasi persona di propria fiducia al corrente dei fatti.

Art. 18
Ricusazione di uno o più membri della Commissione Conciliatrice

Ciascuna delle Parti ha diritto, al massimo entro 3 giorni dal ricevimento dell’informazione, di ricusare uno o più membri della Commissione Conciliatrice.
L’istanza di ricusazione, da inviare alla Segreteria del Giurì, deve riportare:

  1. il nominativo del membro o dei membri della Commissione Conciliatrice;
  2. i nominativi delle Parti;
  3. le motivazioni della ricusazione.

Il Presidente del Giurì decide tempestivamente e senza possibilità di appello sulle istanze di ricusazione.
Se l’istanza di ricusazione è accolta, il Presidente del Giurì provvede all’immediata sostituzione del membro o dei membri della Commissione Conciliatrice ricusati.

Art. 19
Conduzione dell’incontro e riservatezza

La Commissione Conciliatrice, dopo aver preventivamente nominato al proprio interno un Segretario:

  1. imposta e conduce l’incontro con le Parti nel modo più consono al raggiungimento di un accordo;
  2. invita le Parti a fornire tutti i chiarimenti necessari ai fini del miglior esito del tentativo;
  3. qualora nel corso dell’incontro ne ravvisi la necessità, può interpellare singolarmente le Parti, dandone atto nel verbale.

La Conciliazione dovrebbe concludersi in un’unica seduta. Qualora un incontro non dovesse risultare sufficiente, la Commissione Conciliatrice ne fissa un secondo, nel più breve tempo possibile.
Se neppure nel corso del secondo incontro si raggiunge un accordo, la Commissione Conciliatrice ne dà atto nel verbale, compensando le spese tra le Parti.
Tutti i soggetti della Conciliazione che abbiano acquisito, in qualunque modo, conoscenza della controversia, sono tenuti a mantenere riservata ogni informazione, dato, notizia.
In particolare, le Parti si impegnano per iscritto a non riutilizzare, in sede contenziosa, le dichiarazioni o le ammissioni fatte durante la Conciliazione e a non citare in giudizio, come testimoni, i membri della Commissione Conciliatrice, i funzionari del Giurì e/o dell’Assicor ed eventuali esperti e consulenti.
E’ ammessa solo la divulgazione di dati statistici, a condizione che essi rimangano del tutto anonimi e, comunque, non idonei a far intuire l’identità delle Parti.

Art. 20
Mezzi di prova

La Commissione Conciliatrice e/o le Parti, possono disporre accertamenti ed assumere mezzi di prova essenziali ai fini della Conciliazione.
Ciascuna delle Parti può, unilateralmente, richiedere la nomina di un Consulente Tecnico, provvedendo direttamente al pagamento di ogni costo ed onere.
Qualora tale nomina sia concordata tra le Parti (previa eventuale segnalazione da parte della Commissione Conciliatrice), i costi ed oneri sono ripartiti tra le Parti in uguale misura e da queste corrisposti direttamente.

Art. 21
Conciliazione

Al termine della Conciliazione, il Segretario provvede a:

  1. verbalizzare l’accordo raggiunto;
  2. riprodurre il Verbale in tante copie quante sono le Parti;
  3. raccogliere la sottoscrizione delle Parti su tutte le copie e sull’originale del Verbale destinato all’archiviazione nel fascicolo d’ufficio. Le Parti possono richiedere la sottoscrizione del Verbale ai membri della Commissione Conciliatrice.

Le Parti, con la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione, assumono le stesse obbligazioni di un vincolo contrattuale liberamente assunto.
I costi della Conciliazione e le spese eventualmente anticipate da una parte sono, di regola, ripartite pariteticamente tra le Parti stesse, fatta salva l’eventualità di differenti imputazioni, ove ritenute eque, da parte della Commissione Conciliatrice.
La Conciliazione si conclude con:

  1. la definizione delle modalità di imputazione dei costi di imputazione dei costi della Conciliazione;
  2. la loro liquidazione in base alle modalità previste dall’apposito Tariffario predisposto dal Consiglio Direttivo di Assicor.

Il fascicolo d’ufficio recante gli atti, i documenti ed il Verbale dell’intera Conciliazione è a disposizione delle parti presso la Segreteria del Giurì.

Art. 22
Durata della Conciliazione

La Conciliazione deve concludersi entro 90 giorni dal deposito della domanda di attivazione del Giurì.
Tale termine può essere prorogato, dal Presidente del Giurì, di ulteriori 30 giorni, a richiesta motivata della Commissione Conciliatrice o di una delle Parti.

Art. 23
Servizio di osservatorio fieristico

Il Comitato di accertamento di cui all’art. 12 del Codice di Autodisciplina del Design opera senza particolari formalità, fatto salvo il principio del contraddittorio tra le parti.
Il Giurì può, comunque, approvare un Regolamento di procedura per disciplinare l’operatività del Comitato di accertamento nell’espletamento dell’attività di cui al comma 1 dell’art. 12 del Codice di Autodisciplina del Design, in particolare per quanto riguarda i termini temporali dell’attività medesima, l’effettività del contraddittorio delle parti, l’accettabilità delle eventuali prove presentate dalle parti, lo svolgimento della fase istruttoria e la modulistica da utilizzare.
Il Comitato può richiedere agli espositori di mostrare tutti gli oggetti presenti nello stand, anche se non in esposizione.
Il Comitato può disporre la rimozione dall’esposizione, dal campionario e dalla vendita in fiera dell’oggetto o degli oggetti in contestazione, dandone immediata comunicazione all’Ente organizzatore.
E’ facoltà delle parti, una volta che il Comitato si sia pronunciato, richiedere al Comitato medesimo assistenza per la verbalizzazione dell’accordo fra di esse eventualmente raggiunto per la definitiva soluzione della controversia. Il verbale così predisposto deve essere redatto in tante copie quante sono le parti più una da conservare presso la Segreteria del Giurì. Tutte le copie devono essere sottoscritte, in originale, dalle parti. Con tale sottoscrizione le parti assumono le stesse obbligazioni di un vincolo contrattuale liberamente assunto.
Le decisioni del Comitato sono insindacabili ma non pregiudicano la possibilità dell’Ente organizzatore di assumere ulteriori provvedimenti.

Art. 24
Attività di descrizione o constatazione

A richiesta dell’interessato e previo pagamento di euro 20,00=(venti/00) quale rimborso forfettario delle spese, il Comitato di accertamento di cui all’art. 12 del Codice di Autodisciplina del Design può prendere in esame un oggetto presentatogli e, senza esprimere giudizi comparativi, provvedere a redigere un’adeguata relazione tecnico-descrittiva.
Tale relazione deve essere redatta in triplice copia, riportare le generalità e/o la ragione sociale del richiedente, l’indirizzo e/o la sede legale dello stesso e l’indicazione di eventuali marchi presenti sull’oggetto ed essere datata e sottoscritta dai componenti del Comitato.
Ogni copia deve essere corredata da fotografie dell’oggetto medesimo, anch’esse datate e firmate dai componenti del Comitato.
Due copie sono consegnate al richiedente e la terza conservata presso la Segreteria del Giurì.
Le modalità di versamento, nonché eventuali aggiornamenti del rimborso forfettario di cui al comma 1, sono deliberati dal Consiglio Direttivo di Assicor.
Il Giurì può approvare un Regolamento per disciplinare l’espletamento dell’attività di cui al presente articolo.

Allegato A: deposito per via telematica - dettagli tecnici e costi

ENGLISH VERSION

torna indietro