Vigilanza e controllo

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Il decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 ha trasferito alle Camere di Commercio le funzioni di vigilanza e controllo sul settore dei metalli preziosi prevedendo, altresì, che l'analisi del titolo degli oggetti in metallo prezioso sia svolto dai laboratori appartenenti alle Camere di Commercio o dalle stesse abilitati.

Il regolamento di attuazione del citato decreto (DPR 30/5/2002, n. 150) é stato pubblicato sulla GU n. 173 del 25/7/2002 ed é in vigore dal 9/8/2002.

Bisogna ora procedere all'attuazione delle disposizioni di legge.

Un recente accordo tra il Ministero delle Attività Produttive, l'Unioncamere e l'Assicor, ha fissato l'obiettivo di eseguire in un anno, in tutta Italia, 20.000 analisi del titolo su oggetti in metallo prezioso.

Il numero delle aziende da visitare e dei campioni da prelevare sono stati stabiliti tenendo conto delle realtà economiche delle singole province.

In primo luogo si specifica che l'attività di sorveglianza del settore orafo verrà attuata dal personale degli uffici Metrici, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, e che per l'identificazione, il suddetto personale é dotato di una speciale tessera, munita di fotografia, rilasciata dalla Camera di Commercio di appartenenza.

L'azienda può inoltre verificare l'effettiva presenza dell'ispettore, telefonando per conferma all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio della propria Provincia.

Durante le visite ispettive, il personale dell'Ufficio metrico della Camera di Commercio verifica la dotazione dei punzoni del marchio e del titolo, la loro legittimità e conformità di apposizione su oggetti finiti e preleva campioni di materie prime, semilavorati e oggetti finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, da inviare all'analisi di conformità del titolo. Per quanto riguarda il controllo dei punzoni, si ritiene opportuno ricordare che:

  • il numero di punzoni, recanti l'impronta del numero identificativo (es. stella a 5 punte, numero identificativo, sigla della provincia), presenti in azienda deve corrispondere al totale dei punzoni rilasciati dalla Camera di Commercio.
  • Eventuali furti o smarrimenti di punzoni devono infatti essere denunciati alla Camera di Commercio entro 48 ore (art. 29 - DPR 150/2002).
  • Il trasferimento di alcuni punzoni ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo, (art. 17- D.L.vo 251/99), deve risultare da apposita autorizzazione scritta, visionabile in azienda.
  • I punzoni, recanti l'impronta del numero identificativo, devono essere legali e rispondenti alle caratteristiche indicate dal regolamento. La legalità del punzone é confermata unicamente dal bollo di autentificazione impresso sui punzoni dalla Camera di Commercio.
  • I punzoni recanti l'impronta del titolo, devono corrispondere alle indicazioni dell'allegato 5 al Regolamento.

Prima di procedere al prelievo dei campioni, che verranno inseriti in apposite buste autosigillanti riportanti un codice identificativo alfanumerico, e alla stesura del relativo verbale di prelievo, verrà anche verificata la conformità di apposizione del marchio e del titolo sugli oggetti finiti e pronti per la vendita.

Per eventuali, ulteriori informazioni utilizza la casella L'Esperto Risponde

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